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L’istituto dell’accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013.
La nuova tipologia di accesso, delineata nell’art. 5, co. 2 e ss. del d.lgs. 33/2013, si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all’accesso agli atti ex. l. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art.1, co.1 del decreto definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all’art. 5-bis, co.3; i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all’art. 5-bis, co. 1 e 2 del d. lgs. 33/2013
ACCESSO CIVICO
Come previsto dall'articolo 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal d.lgs 97/2016, l’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.Lgsvo 97/2016”.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
In particolare sarà possibile segnalare l'omessa o la incompleta pubblicazione di tutti i dati e le informazioni che il Comune di San Felice del Benaco è tenuto a pubblicare ed aggiornare nel rispetto del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, utilizzando il modulo di cui all’ allegato 1).
A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a:
- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto (se mancante)
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.
- se l'informazione o il dato, sono già stati precedentemente pubblicati, indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il materiale.
L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati. Il Comune di San Felice del Benaco adotta le linee guida recanti indicazioni operative in tal senso redatte da ANAC e qui allegate.
Sarà possibile altresì, ai sensi del secondo comma dell’art. 5, richiedere ulteriori dati rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, utilizzando il modulo di cui all’ allegato 2).
Per il Comune di San Felice del Benaco lerichieste di accesso civico devono essereinoltrate al Segretario Comunale, Avv. Giovanni Antonio Cotrupi, in qualità di Responsabile della Trasparenza, all’indirizzo di posta elettronica segretario.comunale@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it.
REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI E DEGLI ACCESSI DOCUMENTALI