Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Organizzazione | Amministrazione Trasparente

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Riferimenti normativi:

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25.05.2016

Art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla normativa  vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale,  eventuale  causa  di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione  e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento accessorio collegato allaperformance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da  causaa lui non imputabile.

Art. 47  Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici 

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in
carica,  la  titolarità di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonchè tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo '14 comma 1-ter', relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2. 

2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  dellaviolazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, perle indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3.Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.

 

Ad oggi non sono state elevate sanzioni per mancata comunicazione dei dati.

Data di ultimo aggiornamento: 27/10/2017